GLI ACCERTAMENTI BANCARI E LE NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE
Le novità del decreto fiscale
Con l’introduzione dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 Dicembre 2016 n. 225, il legislatore ha apportato rilevanti modifiche sul fronte degli accertamenti bancari e fiscali.
Il disposto normativo sancisce che gli uffici, nell’ambito dei poteri di cui sono investiti, possono invitare i contribuenti, con apposita istanza motivata, a presentarsi di persona o per mezzo di rappresentanti appositamente designati, al fine di fornire dati e notizie relative alle risultanze rilevabili dai rapporti e dalle operazioni bancarie, in modo tale da espletare il dovuto accertamento nei confronti dei suddetti.
Più precisamente, i dati e le notizie rilevate costituiscono il fondamento delle rettifiche e degli accertamenti dovuti, se il contribuente non è in grado di dimostrare che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Prelevamenti
Se il contribuente non indica il soggetto Beneficiario degli accrediti o se non vi è riscontro nelle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti bancari, che siano superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili, saranno considerati come ricavi a base degli accertamenti.
Ciò implica che, a decorrere dal 3 Dicembre 2016:
è stata abolita la presunzione legale relativa ai prelevamenti che non siano giustificati a carico dei professionisti;
scatta la presunzione di evasione fiscale per le imprese per prelievi di importo superiore a euro 1.000 giornalieri ovvero a euro 5.000 mensili (come deliberato dall’art. 32, comma 1, n.2 del D.P.R. n. 600/1973)