L’articolo 46-quater della L.96/2017 aggiunge il comma 1-septies, articolo 16, al D.L. 63/2013 in materia del c.d. sisma bonus.
La disposizione prevede che le detrazioni di imposta di cui al primo e secondo periodo del comma 1-quater spettino all’acquirente nella rispettiva misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare qualora gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 1-quater siano realizzati in zone classificate a “rischio sismico 1” e prevedano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica ove possibile, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito.
È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.