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Conservazione digitale dei documenti

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Indicazioni per il rinvio del secondo acconto

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Entro il 15 dicembre sanatoria degli scontrini

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Durata della liquidazione controllata

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore – possibile la prosecuzione del mutuo risolto

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Notifica della cartella al legale rappresentante della società

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Segnalazione dei bonus edilizi non utilizzati all'Agenzia delle Entrate

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Impresa Familiare: Effetti Temporali

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E–Commerce: novità dal 2024

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Come individuare il titolare effettivo nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali

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Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi Accertamento analitico induttivo: costi correlati ai maggiori ricavi

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Richiami di informativa nella relazione del revisore

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SISMA BONUS

INCENTIVO PER L'ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE

L’articolo 46-quater della L.96/2017 aggiunge il comma 1-septies, articolo 16, al D.L. 63/2013 in materia del c.d. sisma bonus.
La disposizione prevede che le detrazioni di imposta di cui al primo e secondo periodo del comma 1-quater spettino all’acquirente nella rispettiva misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e comunque entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare qualora gli interventi di ristrutturazione di cui al comma 1-quater siano realizzati in zone classificate a “rischio sismico 1” e prevedano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica ove possibile, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito.
È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
 
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