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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa

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Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione

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Sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore – merito creditizio

La proposta del debitore consumatore ha contenuto libero. Il sovraindebitato, con l’assistenza dell’OCC, può depositare una proposta ai Creditori che preveda anche la falcidia e la ristrutturazione dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

L’OCC deve verificare ed indicare nel piano se i Creditori che hanno finanziato il sovraindebitato abbiano correttamente effettuato la valutazione del merito creditizio, non limitandosi nella fase istruttoria a reperire le informazioni dal debitore ma effettuando le opportune consultazioni alle banche dati disponibili.

Al creditore che non ha effettuato una corretta valutazione del merito creditizio è esclusa la facoltà di opporsi all’omologazione del piano.

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