La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 68 CCII può essere depositata anche dal legale che assiste il sovraindebitato.
Tale articolo infatti non prevede sanzioni processuali o l’inammissibilità del ricorso se non depositato dall’OCC.
Il consumatore sovraindebitato può presentare il ricorso sia personalmente sia avvalendosi della consulenza di un legale e in tale ultimo caso si ritiene che il legale possa provvedere al deposito del ricorso, senza determinare l’inammissibilità dello stesso o sanzioni di tipo processuale.
Nel caso in cui invece il consumatore sovraindebitato non si avvalga di un consulente, dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare copia di un documento di riconoscimento e il deposito verrà effettuato dell’OCC.