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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore – esclusione della casa di abitazione

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologato anche se il debitore sovraindebitato ha chiesto di escludere la casa di abitazione dal compendio immobiliare da liquidare per destinarne il ricavato in favore dei creditori, come consentito dall’art. 67 co. 5 CCI.
Le condizione affinchè ciò avvenga sono:
  1.  il debitore deve essere in regola con il pagamento delle rate previste nel contratto di mutuo gravante sul bene di cui sopra e deve aver onorato ogni diritto connesso a detto credito;
  2. la relazione del gestore OCC deve attestare che tale esclusione non arrechi danno alla restante Massa Creditoria verificando che dall’eventuale liquidazione del bene oltre a soddisfare il Creditore ipotecario non avrebbe portato eventuali altri importi residuali per gli altri Creditori concorsuali.
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