Ristrutturazione dei debiti del consumatore – esclusione della casa di abitazione
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere omologato anche se il debitore sovraindebitato ha chiesto di escludere la casa di abitazione dal compendio immobiliare da liquidare per destinarne il ricavato in favore dei creditori, come consentito dall’art. 67 co. 5 CCI.
Le condizione affinchè ciò avvenga sono:
il debitore deve essere in regola con il pagamento delle rate previste nel contratto di mutuo gravante sul bene di cui sopra e deve aver onorato ogni diritto connesso a detto credito;
la relazione del gestore OCC deve attestare che tale esclusione non arrechi danno alla restante Massa Creditoria verificando che dall’eventuale liquidazione del bene oltre a soddisfare il Creditore ipotecario non avrebbe portato eventuali altri importi residuali per gli altri Creditori concorsuali.