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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è ammissibile anche con mutuo risolto e procedura esecutiva in corso

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Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Liberazione dei debiti e domanda di esdebitazione

Nel contesto della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti per i consumatori, la proposta avanzata dalla persona sovraindebitata è caratterizzata da un grado di flessibilità che consente di considerare diverse opzioni praticabili. Queste opzioni includono la possibilità di dilazionare i pagamenti, ridurre gli importi da versare, effettuare un taglio del debito o soddisfare parzialmente i creditori secondo modalità concordate.
Quando il piano di ristrutturazione viene approvato e prevede la liberazione totale o parziale del debitore dal debito, l'attuazione del piano fa sì che i debiti residui siano dichiarati esigibili solamente fino a quando le condizioni stabilite dal piano stesso sono adempiute. In tale contesto, qualsiasi futura richiesta avanzata dal debitore in conformità con gli articoli 278 e 283 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), nota come "esdebitazione", non può essere considerata ammissibile.
In breve, la procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore offre una notevole flessibilità nella pianificazione della ristrutturazione, consentendo dilazioni e riduzioni dei debiti. Nel caso in cui il piano approvato preveda la liberazione totale o parziale del debitore dai debiti, questi debiti residui non possono essere richiesti dopo il completamento delle condizioni previste dal piano. Pertanto, qualsiasi futura richiesta di esdebitazione presentata dal debitore, in base agli articoli 278 e 283 del CCII, non può essere presa in considerazione.
 
 
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