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La Liquidazione Controllata della S.n.c.: l'esigenza di distinzione delle masse

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Omesso versamento Iva e ritenute dell’anno 2023

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Delega unica servizi Agenzia delle Entrate

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Acconto Iva 2025

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è ammissibile anche con mutuo risolto e procedura esecutiva in corso

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Amministrazione finanziaria: i termini perentori per l'insinuazione dei crediti

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Bonus Prodotti Riciclati, domanda entro il 30/01/26

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Credito d’imposta 5.0 e 4.0

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Agenzia Entrate sospende comunicazioni nel periodo Natalizio

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L'inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore per gli ex soci di società in nome collettivo cancellata dal registro

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Privilegio Mobiliare e Sanzioni Fiscali

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Piano di Riparto Accantonamento e Crediti

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Welfare

Per l'anno 2024, viene confermata un'eccezione alle disposizioni dell'articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale esclude dalla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, purché l'importo complessivo non superi € 258,23 nel periodo d'imposta. Con la Finanziaria 2024 tale limite è stato innalzato € 1.000.
Pertanto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate al dipendente, purché non superino complessivamente € 1.000 e riguardino:
  • il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa o per il pagamento degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
 
Tale limite è stato incrementato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
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