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Rapporti processuali

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Liquidazione controllata e art. 41 T.u.b.

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Concordato preventivo con assuntore

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Annualità escluse dagli ISA – “estesa” la sanatoria 2018–2022

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Dal 2 novembre obbligo del CIN per le locazioni brevi e turistiche

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“SUPERBONUS” miglioramento sismico: proroga comunicazione dati

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Concordato semplificato

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Concordato preventivo

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Imprenditore individuale cancellato

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ISA Italia 600: la disciplina della revisione contabile nei gruppi aziendali

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ISA Italia 580: importanza e limiti delle attestazioni scritte

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Modifica unilaterale contratti pendenti

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Welfare

Per l'anno 2024, viene confermata un'eccezione alle disposizioni dell'articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale esclude dalla formazione del reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, purché l'importo complessivo non superi € 258,23 nel periodo d'imposta. Con la Finanziaria 2024 tale limite è stato innalzato € 1.000.
Pertanto non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate al dipendente, purché non superino complessivamente € 1.000 e riguardino:
  • il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
  • le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa o per il pagamento degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
 
Tale limite è stato incrementato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
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