Nella procedura di concordato minore, la valutazione del merito del piano proposto spetta ai creditori. Pertanto, il giudice, in sede di omologa, non entra nel merito della proposta.
La valutazione della proposta, inclusa la concreta prospettiva di adempiere agli impegni assunti dal debitore e dai terzi, rimane interamente ai creditori.
Il giudice può negare l’omologa solo se il piano risulta manifestamente e assolutamente non fattibile.
