Accordi di ristrutturazione dei debiti – stato passivo in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale
Nel caso in cui il debitore non adempia agli obblighi previsti nell’accordo di ristrutturazione omologato e venga dichiarata la successiva liquidazione giudiziale, senza che sia stata preventivamente chiesta la risoluzione dell’accordo da parte del creditore, ogni nuova pattuizione tra debitore e creditore resta formalmente valida.
In difetto di preventiva pattuizione della clausola che preveda la nullità dell’accordo, in caso di inadempimento da parte del debitore e successiva richiesta da parte del creditore di risoluzione dello stesso, in sede di predisposizione dello stato passivo il liquidatore potrà ammettere il creditore solo per l’importo pattuito nell’accordo di ristrutturazione omologato, al netto di eventuali pagamenti ricevuti.