Apertura della liquidazione controllata anche in assenza di beni
L’attuale procedura di liquidazione controllata come prevista nella normativa del CCII, consente l’accesso alla procedura anche al debitore in assenza di beni, che metta a disposizione dei creditori solo una quota di redditi futuri, tenuto conto della natura universale ed obbligatoria della stessa, assimilabile alla procedura maggiore di liquidazione giudiziale.
Una volta aperta la procedura, sarà onere del Liquidatore, qualora ravvisi l’impossibilità di pagare i creditori in alcun modo, fare istanza al Giudice Delegato per procedere alla chiusura anticipata, applicando l’art. 233 come richiamato dall’art. 276, ne consegue pertanto che non potrà essere negata l’apertura della liquidazione controllata al debitore che ne faccia istanza anche in caso di presenza di attivo in misura minimale.