Autorizzazione al debitore ad abitare l’immobile di residenza
Come previsto all’art. 270 c. 2 lettera e), applicando in via analogica l’art 147 CCII alla liquidazione controllata, il debitore che ne faccia richiesta e qualora ricorrano i requisiti, potrà essere autorizzato in sede di sentenza, a risiedere nell’immobile di residenza fino al momento dell’effettiva aggiudicazione.