Composizione negoziata - misure protettive e cautelari nel prolungamento della garanzia MCC
Il Tribunale di Gorizia, con ordinanza del 19 Marzo 2024 ha stabilito che, in merito alla misure protettive e cautelari nella composizione negoziata, non è ravvisabile la funzionalità con il buon esito delle trattative nella richiesta al Giudice di imporre a MCC di accordare il prolungamento della garanzia statale sul finanziamento. Ciò comporterebbe la necessità per detto istituto di esprimere una determinata volontà contrattuale, modificando un elemento del contratto di garanzia inizialmente sottoscritto (durata), elemento che dipende tra l’altro dai complessi rapporti tra soggetto finanziatore, MCC e debitore, di conseguenza non vi è alcuno spazio per l’ottenimento in via coattiva di tale risultato, essendo rimesso al libero esercizio della volontà contrattuale di tutte le parti coinvolte in sede di rinegoziazione dei finanziamenti.