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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Liquidazione controllata e liti pendenti

In base a un'analisi approfondita delle disposizioni che regolano la procedura di liquidazione controllata, emerge chiaramente un effetto di privazione totale dei beni del debitore, che comporta una sostanziale perdita del suo potere di disporre dei propri beni. Questo si traduce anche nella perdita di legittimazione processuale, ossia nell'impossibilità per il debitore di stare in giudizio nelle controversie riguardanti il patrimonio soggetto alla procedura di liquidazione.

Di conseguenza, nelle controversie attive, solo il liquidatore ha il diritto di promuoverle o di proseguirle, rendendo inevitabile la continuazione delle cause pendenti al momento dell'avvio della procedura di liquidazione con la sua partecipazione. Per quanto riguarda le controversie passive, a causa dello stesso effetto di privazione, queste sono destinate a essere dichiarate improcedibili. Le norme stabilite dalla legge fallimentare (o, attualmente, dal Codice della Crisi) possono essere applicate per analogia anche alla liquidazione controllata.

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