Art. 41 t.u.b. applicato alla liquidazione controllata
L’apertura della procedura di liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire le azioni individuali esecutive o cautelari, come previsto dall’art. 270 c.5 CCII.
Nel caso di eventuali esecuzioni immobiliari pendenti, spetta al Liquidatore valutare se sia più conveniente per la procedura e la Massa dei Creditori subentrare nella procedura ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità.
Diverso è il caso in presenza di un Creditore fondiario in quanto, come per la liquidazione giudiziale, si applica l’art. 41, co. 2, t.u.b., ovvero la Banca può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sugli immobili ipotecati concessi a garanzia di mutui fondiari anche dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata.