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Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo

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Fringe benefit auto aziendali: il Decreto Omnibus cambia ancora le regole dal 2026

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Preliminare di vendita e plusvalenze

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Gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati arrivano nel cassetto fiscale

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Concordato preventivo biennale: dichiarazione integrativa senza decadenza dal CPB dopo il Correttivo Omnibus

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Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni

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Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano

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Compiuta giacenza e sospensione feriale

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Liquidazione controllata: l’IMU maturata durante la procedura non può essere pagata prima della vendita dell’immobile

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Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Art. 41 t.u.b. applicato alla liquidazione controllata

L’apertura della procedura di liquidazione controllata comporta il divieto di iniziare o proseguire le azioni individuali esecutive o cautelari, come previsto dall’art. 270 c.5 CCII.
Nel caso di eventuali esecuzioni immobiliari pendenti, spetta al Liquidatore valutare se sia più conveniente per la procedura e la Massa dei Creditori subentrare nella procedura ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità.
Diverso è il caso in presenza di un Creditore fondiario in quanto, come per la liquidazione giudiziale, si applica l’art. 41, co. 2, t.u.b., ovvero la Banca può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sugli immobili ipotecati concessi a garanzia di mutui fondiari anche dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata.
 
 
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