Sospensione feriale - termine trasmissione domande di insinuazione allo stato passivo procedura di liquidazione controllata
In deroga a quanto previsto dall’art. 9 c. 1 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, come previsto per la procedura maggiore di liquidazione giudiziale all’art. 201 c. 10, il termine per la trasmissione al liquidatore della domanda di insinuazione allo stato passivo e/o rivendicazione è soggetto alla sospensione feriale.
L’art. 270 c. 2 lettera d, richiama espressamente l’art 201 e non sono note ragioni per le quali non debba applicarsi lo stesso trattamento anche ai Creditori della procedura di Liquidazione Controllata.