Esdebitazione dell’incapiente anche in caso di debitore che svolge attività lavorativa e dispone di una autovettura
Il Tribunale di Bologna, con una recente sentenza, ha adottato l’istituto dell’esdebitazione dell’incapiente previsto dall’art. 283 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ad un imprenditore la cui attività è cessata da più di un anno.
Il ricorrente non dispone di un patrimonio economicamente cospicuo, sia reddituale che immobiliare e mobiliare. Svolge un’attività lavorativa part time, che gli consente di ottenere un reddito mensile esclusivamente sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari propri e del suo nucleo familiare. È altresì proprietario di un’autovettura ma la stessa, immatricolata da più di dieci anni, risulta vetusta e di scarso valore, nonché necessaria al debitore per soddisfare le proprie “esigenze di vita” e per giungere al luogo di lavoro.
Dunque il ricorrente non risulta disporre di alcuna utilità da offrire ai creditori, nemmeno in ottica futura.