Determinazione degli interessi di un titolo esecutivo
Nel caso in cui un titolo esecutivo giudiziale stabilisce il pagamento di "interessi legali" senza specifiche e senza un accertamento specifico del giudice sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla presentazione della domanda giudiziale, la misura degli interessi coincide con il tasso previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (come previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.). Non potendo il giudice dell'esecuzione integrare il titolo, gli interessi maturati dopo la domanda saranno calcolati secondo il tasso stabilito dall'art. 1284, comma 1, c.c.