Nell’ipotesi in cui sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore, inclusi crediti futuri o non ancora esigibili per soddisfare i debiti relativi ai crediti concorsuali e alle spese della procedura, il liquidatore dovrà predisporre un programma di liquidazione che sfrutti l'intero periodo precedente all'esdebitazione. Di conseguenza, la durata del programma non potrà essere inferiore a tre anni.