Il correttivo al CCII ha specificato che il curatore, nel caso in cui l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, può rinunciare a liquidare uno o più beni inventariati, previa autorizzazione del Comitato dei Creditori.
Tale norma deve analogicamente applicarsi anche in caso di liquidazione controllata ex art 268, in quanto l’art. 272 c. 2 prevede espressamente che deve farsi riferimento a quanto previsto nella procedura di liquidazione giudiziale all’art.213 c. 2, 3 e 4.