Irrilevanza dell’ammissione allo stato passivo del credito dell’OCC nel caso in cui il gestore sia anche liquidatore
Il compenso spettante all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e, successivamente, al liquidatore viene determinato e liquidato dal giudice competente al termine della procedura, conformemente ai parametri stabiliti dal decreto ministeriale n. 202 del 2014. Tale liquidazione avviene tenendo in considerazione eventuali accordi economici che siano stati previamente concordati tra l’Organismo e il debitore, i quali possono influenzare l’ammontare del compenso stesso.
Inoltre, nell’ambito della determinazione del compenso, è possibile applicare in via analogica quanto disposto dagli articoli 71, comma 4, e 81, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ai sensi dell’articolo 275, comma 3, del medesimo Codice. Tale disciplina consente di assicurare una coerenza interpretativa e applicativa delle norme in materia di compensi spettanti ai soggetti incaricati della gestione delle procedure concorsuali.
È altresì prevista la possibilità che il giudice proceda alla liquidazione di acconti nel corso della procedura stessa, qualora sussistano giustificati motivi che ne rendano necessaria l’erogazione anticipata. Tale eventualità è stata riconosciuta da diverse pronunce giurisprudenziali, tra cui quelle del Tribunale di Verona del 30 settembre 2024, del Tribunale di Rimini del 30 maggio 2024 e del Tribunale di Torino del 7 maggio 2024, le quali hanno confermato la legittimità di una liquidazione parziale del compenso prima della conclusione della procedura, laddove vi siano esigenze che ne giustifichino l’anticipazione.
Va infine sottolineato che l’eventuale presenza di indicazioni difformi contenute nello stato passivo non assume rilievo ai fini della determinazione del compenso spettante all’OCC e al liquidatore, non potendo tali indicazioni costituire un elemento ostativo rispetto alla liquidazione stabilita dal giudice sulla base dei criteri normativi di riferimento.