Presupposti per l’apertura della liquidazione controllata - Possibilità di offrire ai creditori un’utilità alla procedura
Per l’ammissione alla liquidazione controllata su richiesta del debitore, è necessario che la procedura offra ai creditori un’utilità, anche solo prospettica. Questo principio si ricava:
a) dall’art. 283 CCII, che esclude l’esdebitazione dell’incapiente se non vi è alcuna utilità per i creditori;
b) dagli artt. 268 e 269 CCII, che richiedono l’attestazione dell’OCC sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire;
c) dal principio di inammissibilità della liquidazione in assenza di beni o redditi futuri prevedibili.
Il tribunale deve verificare che la relazione dell’OCC contenga tale attestazione e valutarne la correttezza. Se l’unico attivo è una quota di reddito da lavoro dipendente non necessaria al mantenimento del debitore, senza altri beni o azioni prospettate, spetta al debitore dimostrare l’esistenza di un’utilità per i creditori.