Imprenditore individuale con debitoria promiscua oltre i limiti dimensionali
L'imprenditore individuale che si trova a dover affrontare un ammontare di debiti complessivi che supera la soglia stabilita dall'articolo 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è soggetto alla liquidazione giudiziale. In altre parole, quando l'indebitamento complessivo supera il limite previsto dalla legge, l'imprenditore non ha la possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento, che sono specificamente pensate per persone fisiche che si trovano in una situazione di difficoltà economica ma con un'esposizione debitoria inferiore alla soglia stabilita per la liquidazione giudiziale.
In questo contesto, è importante sottolineare che non ha alcuna rilevanza se la parte dei debiti derivante dall'attività d'impresa sia inferiore alla soglia prevista dalla legge. Infatti, ciò che conta per determinare l'applicabilità della liquidazione giudiziale è l'indebitamento complessivo dell'imprenditore individuale, che deve essere considerato nella sua totalità, senza distinzioni tra debiti aziendali e debiti personali. Questa regola è determinata dalla natura stessa dell'attività dell'imprenditore individuale, il quale, a differenza di altre forme societarie, non separa il proprio patrimonio personale da quello destinato all'attività imprenditoriale. La commistione patrimoniale tipica dell'imprenditore individuale implica che tutti i debiti, siano essi di natura civile, commerciale o derivanti da altre attività, contribuiscano al calcolo dell'esposizione debitoria complessiva. Di conseguenza, anche i debiti legati a impegni personali dell'imprenditore, non direttamente connessi alla gestione dell'attività, vengono inclusi nel totale dell'indebitamento, rendendo applicabile la liquidazione giudiziale quando l'ammontare complessivo dei debiti supera la soglia stabilita dalla legge.