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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Parti correlate: focus dei controlli nella governance aziendale

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Fallimento della società semplice: la Corte costituzionale tutela i soci

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Revisione legale e ispezioni di qualità: come prepararsi al meglio

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Terminate le risorse per il credito di imposta 4.0 per investimenti effettuati nel 2025

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Cassa periti industriali

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Pendenza di procedura esecutiva immobiliare

La sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti comporta l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente, che il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, anche d’ufficio, su richiesta del debitore esecutato. Con l’improcedibilità dell’esecuzione derivante dall’omologazione del piano, il giudice non è tenuto ad ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tale provvedimento deve essere adottato previa verifica dei presupposti nel contraddittorio tra le parti, non solo per motivi processuali, essendo funzionale a un provvedimento che dovrà essere adottato con ordinanza (art. 487 c.p.c.), ma anche per ragioni di opportunità, al fine di consentire una valutazione concreta di eventuali criticità o ostacoli. Si pensi, ad esempio, a difficoltà immediatamente sorte nell’adempimento del piano omologato da parte del debitore, o a un’impugnazione della sentenza di omologazione presentata dal creditore ai sensi dell’art. 51 CCII, a cui potrebbe seguire l’inibitoria ex art. 52 CCII.
 
 
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