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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Pendenza di procedura esecutiva immobiliare

La sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti comporta l’improcedibilità dell’esecuzione individuale pendente, che il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, anche d’ufficio, su richiesta del debitore esecutato. Con l’improcedibilità dell’esecuzione derivante dall’omologazione del piano, il giudice non è tenuto ad ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tale provvedimento deve essere adottato previa verifica dei presupposti nel contraddittorio tra le parti, non solo per motivi processuali, essendo funzionale a un provvedimento che dovrà essere adottato con ordinanza (art. 487 c.p.c.), ma anche per ragioni di opportunità, al fine di consentire una valutazione concreta di eventuali criticità o ostacoli. Si pensi, ad esempio, a difficoltà immediatamente sorte nell’adempimento del piano omologato da parte del debitore, o a un’impugnazione della sentenza di omologazione presentata dal creditore ai sensi dell’art. 51 CCII, a cui potrebbe seguire l’inibitoria ex art. 52 CCII.
 
 
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