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La valutazione dell’utilità prospettica nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII

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Premi di risultato e indennità: nuove imposte sostitutive agevolate per i dipendenti privati

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Incrementi retributivi 2026: imposta sostitutiva al 5% per i lavoratori del settore privato

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Collocazione e Esdebitazione dei Crediti di Mantenimento nel Concordato Minore

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Concordato semplificato CCII verifica dei presupposti

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Liquidazione giudiziale: la Cassazione chiarisce gli oneri formali

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L’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese

L’art. 33, comma 4, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), prevede l’impossibilità per l’imprenditore cancellato da registro imprese di accedere alle seguenti procedure: concordato minore, concordato preventivo o alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Tale normativa pare riferita esclusivamente alle organizzazioni collettive, in particolare alle società. Diversamente, si rischierebbe di interpretare la norma nel senso di escludere anche persone fisiche che, in passato, abbiano esercitato attività d’impresa individuale e siano state successivamente cancellate dal registro, anche molto tempo prima dell’entrata in vigore del nuovo codice. Un simile approccio finirebbe per penalizzare retroattivamente comportamenti del tutto legittimi, in contrasto con i principi di ragionevolezza e autodeterminazione.
Inoltre, negare a una persona fisica – che continua ad esistere come tale, anche dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale – l’accesso al concordato minore comporterebbe conseguenze paradossali: da un lato, l’impossibilità di ricorrere al piano del consumatore (non potendo essere qualificato come tale), dall’altro l’obbligo di ricorrere alla liquidazione controllata, procedura più onerosa e invasiva, in quanto coinvolge tutti i beni del debitore.
 
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