Durata piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 CCII
Per quanto riguarda la durata pluriennale dell’esecuzione del piano o dell’accordo, si può affermare che non esistono limiti temporali specifici, in quanto non previsti dalla normativa di riferimento, né desumibili attraverso interpretazioni teleologiche o sistematiche. Ciò è anche coerente con il principio del favor debitoris, che caratterizza questa materia.
L’unico limite effettivo riguarda la coerenza del piano, nella sua durata, con l’aspettativa di vita del debitore e con la sua concreta capacità di rimborso.
Questo orientamento è stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 27544 del 2019), che ha ribadito quanto già espresso dai giudici di merito: è legittima la previsione di un piano di composizione della crisi con durata superiore ai cinque anni.