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La valutazione dell’utilità prospettica nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII

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Premi di risultato e indennità: nuove imposte sostitutive agevolate per i dipendenti privati

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Incrementi retributivi 2026: imposta sostitutiva al 5% per i lavoratori del settore privato

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IRPEF 2026

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Collocazione e Esdebitazione dei Crediti di Mantenimento nel Concordato Minore

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Ex imprenditore sovraindebitato può accedere al piano del consumatore

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Concordato semplificato CCII verifica dei presupposti

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Collegio Sindacale – importanza del verbale dell’attività svolta

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Rottamazione quinques

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Invio dati STS

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Liquidazione giudiziale: la Cassazione chiarisce gli oneri formali

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Meritevolezza del consumatore

Nel nuovo quadro normativo (art. 67 e ss. D.lgs. 14/2019), il giudizio di meritevolezza del consumatore è orientato in modo più favorevole al debitore: è sufficiente che non abbia agito con dolo, colpa grave o frode per accedere al piano di ristrutturazione. Non è più ostativo il solo fatto di aver causato il sovraindebitamento per colpa lieve.
La finalità della normativa è quella di favorire il reinserimento del debitore nel mercato, consentendogli di estinguere i propri debiti e riprendere un’attività economica attiva. Il giudizio di meritevolezza serve a bilanciare gli interessi del debitore e dei creditori, riconoscendo l’accesso alla procedura salvo casi di mala fede o atti in frode.
Emergono quindi:
  • Una riduzione del peso del principio di meritevolezza come criterio per omologare il piano;
  • Una maggiore rilevanza del giudizio di convenienza del piano rispetto alla liquidazione;
  • Il giudice mantiene un controllo complessivo sulla fattibilità del piano, tenendo conto del parere dell’OCC e delle eventuali contestazioni.
In sintesi, il sistema favorisce il debitore onesto e punta alla risoluzione del sovraindebitamento, limitando l’accesso alla procedura solo in caso di condotte gravi.
 
 
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