Nel nuovo quadro normativo (art. 67 e ss. D.lgs. 14/2019), il giudizio di meritevolezza del consumatore è orientato in modo più favorevole al debitore: è sufficiente che non abbia agito con dolo, colpa grave o frode per accedere al piano di ristrutturazione. Non è più ostativo il solo fatto di aver causato il sovraindebitamento per colpa lieve.
La finalità della normativa è quella di favorire il reinserimento del debitore nel mercato, consentendogli di estinguere i propri debiti e riprendere un’attività economica attiva. Il giudizio di meritevolezza serve a bilanciare gli interessi del debitore e dei creditori, riconoscendo l’accesso alla procedura salvo casi di mala fede o atti in frode.
Emergono quindi:
Una riduzione del peso del principio di meritevolezza come criterio per omologare il piano;
Una maggiore rilevanza del giudizio di convenienza del piano rispetto alla liquidazione;
Il giudice mantiene un controllo complessivo sulla fattibilità del piano, tenendo conto del parere dell’OCC e delle eventuali contestazioni.
In sintesi, il sistema favorisce il debitore onesto e punta alla risoluzione del sovraindebitamento, limitando l’accesso alla procedura solo in caso di condotte gravi.