Per le istanze di esdebitazione presentate dopo il 15 luglio 2022 da parte di soggetti sottoposti a una procedura di liquidazione avviata sotto la vigenza della Legge n. 3/2012, continua ad applicarsi la medesima legge, sia per gli aspetti procedurali che per quelli sostanziali. Non è quindi possibile fare riferimento all’art. 280 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
L’esdebitazione, infatti, non è una procedura autonoma, ma rappresenta una fase eventuale e conclusiva della procedura liquidatoria. Di conseguenza, anche se viene pronunciata dopo l’entrata in vigore del CCII, rimane soggetta alla disciplina della Legge n. 3/2012.
Questa interpretazione si fonda su tre considerazioni di natura sistematica:
L’esdebitazione può essere concessa solo se il debitore è stato previamente assoggettato a una procedura concorsuale;
Deve essere richiesta entro un anno dalla chiusura della procedura;
Le condizioni soggettive e oggettive per ottenere l’esdebitazione sono strettamente collegate all’andamento e alle cause della procedura concorsuale già svolta.
In sintesi, l’applicazione della Legge n. 3/2012 resta vincolante per tutte le istanze di esdebitazione relative a procedure avviate sotto il suo vigore.