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La meritevolezza nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

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Novità –Obbligo degli amministratori di società di comunicare la PEC al Registro delle imprese

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Spese km addebitare al cliente

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Il trattamento delle polizze previdenziali nel concordato minore: limiti, rischi e opportunità

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Concordato minore: la Corte d’Appello frena sugli abusi

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Composizione negoziata: l’istanza per la nomina dell’esperto non blocca automaticamente la liquidazione giudiziale

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Stato Passivo e Privilegio: l’importanza di indicare correttamente il titolo nella domanda di ammissione

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Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilità

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Determinazione del limite di mantenimento nella liquidazione controllata

La determinazione della soglia minima di beni necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia (art. 268, comma 4, lett. b, CCII) è affidata alla valutazione discrezionale del Tribunale, da effettuarsi caso per caso, bilanciando gli interessi in gioco.
Tale soglia non deve limitarsi alle sole esigenze alimentari, ma deve garantire una vita dignitosa e fungere anche da incentivo al lavoro. Tuttavia, non può spingersi fino al livello del tenore di vita costituzionalmente adeguato (art. 36 Cost.), tenendo conto della condizione del debitore nei confronti dei creditori.
Il Tribunale può basarsi su parametri oggettivi come:
  • la soglia di povertà assoluta ISTAT,
  • la spesa media mensile,
  • l’assegno sociale INPS.
Inoltre, deve considerare anche il contributo economico dei familiari o conviventi, che si presume proporzionale al loro reddito, nella valutazione della quota di reddito da escludere dalla procedura.
 
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