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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Parti correlate: focus dei controlli nella governance aziendale

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Fallimento della società semplice: la Corte costituzionale tutela i soci

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Revisione legale e ispezioni di qualità: come prepararsi al meglio

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Terminate le risorse per il credito di imposta 4.0 per investimenti effettuati nel 2025

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Cassa periti industriali

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Determinazione del limite di mantenimento nella liquidazione controllata

La determinazione della soglia minima di beni necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia (art. 268, comma 4, lett. b, CCII) è affidata alla valutazione discrezionale del Tribunale, da effettuarsi caso per caso, bilanciando gli interessi in gioco.
Tale soglia non deve limitarsi alle sole esigenze alimentari, ma deve garantire una vita dignitosa e fungere anche da incentivo al lavoro. Tuttavia, non può spingersi fino al livello del tenore di vita costituzionalmente adeguato (art. 36 Cost.), tenendo conto della condizione del debitore nei confronti dei creditori.
Il Tribunale può basarsi su parametri oggettivi come:
  • la soglia di povertà assoluta ISTAT,
  • la spesa media mensile,
  • l’assegno sociale INPS.
Inoltre, deve considerare anche il contributo economico dei familiari o conviventi, che si presume proporzionale al loro reddito, nella valutazione della quota di reddito da escludere dalla procedura.
 
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