Ammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato da oltre un anno
L’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese può presentare istanza di concordato minore di tipo liquidatorio, purché vi sia un apporto di risorse esterne che incrementi in modo significativo l’attivo disponibile al momento della domanda, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del CCII.
Il divieto di accesso al concordato previsto dalla norma si riferisce esclusivamente all’imprenditore collettivo, poiché con la cancellazione l’ente si estingue. Al contrario, la persona fisica — anche se cancellata — continua a rispondere dei propri debiti con il patrimonio presente e futuro, mantenendo quindi la legittimazione ad accedere alla procedura.