Applicazione delle misure protettive nella liquidazione controllata
Deve ritenersi inammissibile l’istanza con cui il debitore richiede l’applicazione delle misure protettive previste dagli articoli 70, comma 4, e 78, comma 3, lettera d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), qualora tale richiesta sia formulata congiuntamente al ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi dell’articolo 268 CCII. Tale facoltà, infatti, è riconosciuta al debitore esclusivamente nel caso in cui la domanda di liquidazione sia stata proposta da un creditore. Ciò in ragione del chiaro tenore letterale dell’art. 271 CCII, che ammette la concessione di misure protettive solo laddove venga concesso al debitore un termine per presentare una domanda di accesso a una procedura disciplinata dal capo II del titolo IV del Codice.