Liquidazione controllata - inammissibile se supera le soglie ex art 2 comma 1 lettera d CCII
La definizione di “impresa minore” prevista dal Codice della Crisi (art. 2, comma 1, lett. d) si basa su criteri esclusivamente numerici: attivo, ricavi e debiti non devono superare determinati limiti indicati dalla legge.
Questa definizione è diversa da quella civilistica di "piccolo imprenditore" e viene utilizzata solo nell’ambito delle procedure concorsuali.
In pratica, se un imprenditore vuole accedere alla liquidazione controllata del patrimonio, deve dimostrare di non superare le soglie previste e, quindi, di non poter essere soggetto alla liquidazione giudiziale ordinaria.