Ammissibilità concordato minore con sola finanza esterna
Ai sensi dell’art. 74, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è ritenuta ammissibile una proposta di concordato minore di tipo liquidatorio fondata esclusivamente su finanza esterna, anche quando tale finanza provenga da un familiare del debitore ed è strutturata in un piano rateale di pagamenti.
Questa possibilità consente l’accesso alla procedura anche in assenza di beni liquidabili da parte del debitore, purché la proposta garantisca un sia pur parziale soddisfacimento dei creditori, e sia fondata su risorse certe, dimostrabili e disponibili. Il tribunale e l’OCC verificheranno attentamente la coerenza del piano, la reale disponibilità della finanza esterna e la sostenibilità dei pagamenti nel tempo