Secondo quanto previsto dall’articolo 270, comma 2, lettera f) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il Tribunale è tenuto a disporre la pubblicazione della sentenza sul proprio sito istituzionale o su quello del Ministero della Giustizia.
Tale previsione si inserisce in continuità con quanto stabilito dal decreto n. 22 del 2021, con cui il Presidente del Tribunale, nell’ambito della precedente normativa di cui alla legge n. 3/2012, aveva evidenziato la necessità di bilanciare l’interesse pubblico alla trasparenza con la tutela della riservatezza del debitore. In tale contesto, era stato disposto che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, o della sentenza di apertura della liquidazione controllata, avesse una durata limitata a sei mesi, e che il giudice ordinasse alla cancelleria l’oscuramento dei dati sensibili contenuti nel ricorso e nel provvedimento. Va inoltre precisato che, secondo il nuovo quadro normativo, è prevista la pubblicazione della sola sentenza e non anche del ricorso.