Composizione Negoziata: attenzione alla pubblicazione dell’esperto nel Registro Imprese
Nel contesto della composizione negoziata della crisi d’impresa, la semplice presentazione dell’istanza per la nomina dell’esperto non è sufficiente a impedire l’apertura della liquidazione giudiziale. L’effetto sospensivo scatta solo con la pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’istanza accompagnata dall’accettazione dell’esperto, come previsto dall’art. 18, comma 4, del Codice della Crisi.
La previsione della pubblicazione garantisce la trasparenza verso i creditori, evitando azioni legali non necessarie. Non sono ammesse interpretazioni estensive che possano sostituire tale requisito formale.
Inoltre, la mancata concessione di un rinvio dell’udienza per attendere la nomina dell’esperto non configura un vizio procedurale: è una scelta discrezionale del giudice che non compromette il diritto di difesa.
Infine, anche se un piano di risanamento risulta economicamente più vantaggioso rispetto alla liquidazione, ciò non basta a bloccare l’apertura della procedura se non sono rispettati i requisiti formali per l’avvio della composizione negoziata, in primis la pubblicazione dell’esperto.
È fondamentale per le imprese in crisi rispettare con precisione i passaggi formali per accedere correttamente agli strumenti di composizione negoziata.