È considerata ammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata, presentata dal debitore persona fisica, anche se avviene oltre un anno dalla cancellazione della ditta individuale dal Registro delle Imprese.
Il presupposto per l’accesso alla procedura è rappresentato dalla presenza di eccedenze reddituali in capo al debitore, anche in assenza di un’attività imprenditoriale ancora in essere. Si tratta di un chiarimento rilevante, che amplia le possibilità per l’ex imprenditore di accedere agli strumenti di gestione della crisi previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), favorendo un percorso di rientro sostenibile anche a distanza di tempo dalla cessazione dell’attività.