Concordato minore: accessibile anche agli imprenditori agricoli senza limiti dimensionali
L’imprenditore agricolo, a prescindere dalle dimensioni della propria attività, può accedere al concordato minore come strumento di composizione della crisi.
Dal combinato disposto dell’art. 74 e dell’art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), emerge un'importante precisazione: l’imprenditore agricolo, non è soggetto alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo ordinario (riservati agli imprenditori commerciali), ma può chiedere di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, presentando domanda di concordato minore.
Tale possibilità è indipendente dai requisiti dimensionali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3, che si applicano esclusivamente alle imprese commerciali.