Ristrutturazione dei debiti del consumatore e contestazione della convenienza
Nell’ambito della procedura di istrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), il termine di venti giorni previsto dall’art. 70, comma 3, CCII per la presentazione di osservazioni o contestazioni – in particolare con riferimento al giudizio di convenienza della proposta – pur non essendo qualificato espressamente come perentorio, mantiene comunque una forza cogente in quanto termine ordinatorio.
Ciò significa che la sua scadenza non è priva di effetti: il termine può essere prorogato, ma solo su istanza presentata prima della sua scadenza, ai sensi dell’art. 154 del c.p.c. In mancanza di tale istanza, eventuali contestazioni depositate oltre il termine devono considerarsi inammissibili in quanto tardive.