In tema di liquidazione controllata, per determinare la quota di stipendio o pensione che il debitore può trattenere per sé e per la propria famiglia, si applica il criterio più flessibile previsto dall’art. 268, comma 4, lett. b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), e non il criterio rigido previsto dall’art. 545 c.p.c. in materia di pignoramenti.
Secondo il CCII, il Giudice delegato deve effettuare una valutazione caso per caso, considerando le spese, le esigenze familiari e i redditi complessivi del nucleo familiare, al fine di garantire un equo bilanciamento tra il sostentamento del debitore e la tutela dei creditori.
