Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR
In caso di liquidazione dell’attivo fallimentare, se il curatore sceglie di procedere mediante una vendita competitiva semplificata ai sensi dell’art. 107, comma 1, della Legge Fallimentare, il trasferimento dei beni assume la natura di vendita coattiva. In tali ipotesi, trova applicazione l’art. 44, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico sull’Imposta di Registro), secondo cui, per le vendite di beni mobili e immobili effettuate nell’ambito di procedure esecutive o all’asta pubblica, così come per i contratti conclusi o aggiudicati a seguito di pubblico incanto, la base imponibile è rappresentata dal prezzo di aggiudicazione. Ne consegue che tale valore non può essere oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria.