Il D.Lgs. n. 81/2025 ha modificato quanto previsto dall’art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998, nello specifico:
– per il 2025 le CU contenenti esclusivamente redditi da lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
– dal 2026 le CU contenenti esclusivamente redditi da lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali relative a rapporti di commissione/agenzia/mediazione/ rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
