In ambito fallimentare, l’ammissione al passivo di un credito professionale può essere oggetto di revoca qualora emergano elementi sostanziali che ne mettano in dubbio la legittimità. Tra questi, assumono particolare rilievo la mancanza di documentazione a supporto dell’attività svolta e l’eventuale coinvolgimento del professionista in procedimenti penali connessi alla gestione della procedura concorsuale.
La giurisprudenza ha chiarito che la sola dichiarazione di aver svolto l’incarico non è sufficiente ai fini dell’ammissione, in assenza di prove concrete e verificabili. Inoltre, la presenza di contestazioni penali relative a condotte illecite, come la gestione indebita di incarichi o la percezione non dovuta di compensi, può giustificare la revisione delle decisioni precedenti anche in sede di revocazione.
La collaborazione processuale del professionista, pur considerata sotto il profilo delle spese di giudizio, non incide sull’accertamento della fondatezza del credito, che resta subordinato alla prova dell’effettiva prestazione e della sua pertinenza rispetto alla procedura.
