Sovraindebitamento e Residenza all’Estero: È Possibile Accedere alla Procedura in Italia?
Chi si trova in una situazione di grave difficoltà economica e risiede all’estero può legittimamente domandarsi se abbia comunque accesso agli strumenti previsti dalla legge italiana per la gestione del sovraindebitamento. La risposta è affermativa, ma occorre fare alcune importanti precisazioni, soprattutto riguardo alla competenza territoriale del tribunale, come disciplinata dall’articolo 27 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Anche i soggetti che hanno residenza stabile fuori dal territorio italiano possono accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a condizione che sia possibile individuare in Italia il centro principale degli interessi (COMI) oppure un collegamento giuridico, economico o patrimoniale significativo.
In pratica, pur risiedendo all’estero, il debitore deve dimostrare di avere legami concreti con l’Italia, come ad esempio beni situati sul territorio nazionale, debiti contratti con soggetti italiani, conti correnti o rapporti contrattuali con enti italiani.
L’articolo 27 del CCII stabilisce un criterio specifico per determinare il tribunale competente in questi casi: quando il debitore ha il centro degli interessi principali fuori dal territorio della Repubblica, è competente il tribunale di Roma.
Pertanto, se non si individua un centro di interessi in Italia diverso, sarà il Tribunale di Roma a gestire la procedura per le persone fisiche residenti all’estero.
Per poter accedere alla procedura anche dall’estero, il debitore dovrà:
affidarsi a un Gestore della Crisi iscritto all’Albo, generalmente tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
presentare una formale istanza al Tribunale di Roma;
allegare una relazione completa sulla propria situazione patrimoniale, reddituale e debitoria;
fornire prove concrete dei collegamenti con l’Italia, come ad esempio beni, contratti, debiti o conti correnti localizzati sul territorio nazionale.
Anche per chi vive stabilmente all’estero, il sistema italiano prevede la possibilità di accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. La condizione essenziale è l’esistenza di legami concreti con l’Italia, e in mancanza di un diverso centro d’interesse, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 27 CCII.
Per affrontare correttamente l’iter procedurale e predisporre tutta la documentazione necessaria, è fortemente raccomandato rivolgersi a un professionista qualificato o a un OCC, in grado di valutare il caso specifico e accompagnare il debitore lungo tutto il percorso previsto dalla normativa.