La Corte di Cassazione ha chiarito che, in ambito fallimentare, il giudizio di accertamento del passivo è necessario solo per i crediti prededucibili contestati dal curatore, in relazione alla loro collocazione o ammontare (ai sensi dell’art. 111-bis, comma 1, L. Fall.).
Non è invece richiesta alcuna ulteriore verifica per i crediti non contestati o per quelli già accertati con sentenza definitiva che sia opponibile alla procedura, poiché non più suscettibili di contestazione. Tali crediti, di fatto, sono equiparati a quelli non contestati.
La Suprema Corte ha infatti cassato la decisione del tribunale fallimentare che aveva respinto per tardività la domanda di insinuazione al passivo, ignorando che il credito era stato già accertato con sentenza passata in giudicato nei confronti del fallimento, e quindi non più discutibile.
Questo principio tutela l’efficacia dei titoli giudiziari definitivi e chiarisce i limiti entro cui può operare la verifica fallimentare dei crediti.
