Sospensione feriale nel contesto della liquidazione controllata
Nel procedimento di liquidazione controllata, il termine previsto per la presentazione delle domande ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. d), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali prevista dall’art. 1 della Legge 742/1969. Non sussistono motivi per un trattamento differenziato dei creditori che intendono presentare domanda di ammissione al passivo nella liquidazione controllata, rispetto a quelli che agiscono nell’ambito della liquidazione giudiziale. Tale interpretazione trova conferma anche nei richiami contenuti sia nel citato art. 270 CCII, sia nell’art. 201 CCII, il quale, al comma finale, stabilisce espressamente l’applicabilità della sospensione feriale in deroga alla regola generale prevista dall’art. 9 CCII.