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Rateizzazione delle plusvalenze – Novità della legge di bilancio 2026

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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Concordato minore: cosa ricevono i creditori

Nel quadro del concordato minore, disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), si chiarisce sempre più il perimetro dei diritti informativi riconosciuti ai creditori. In particolare, l’art. 78, comma 1, CCII stabilisce che ai creditori debbano essere trasmessi esclusivamente la proposta e il decreto di apertura della procedura. Ma cosa si intende esattamente per “proposta”? E i documenti allegati? Ecco un approfondimento operativo su questi aspetti.
Cosa riceve il creditore: solo proposta e decreto
Secondo l’interpretazione conforme alla normativa, per "proposta" si intende l’atto che formalmente la contiene, senza che vi rientrino gli allegati e la relazione particolareggiata redatta dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Questi documenti, seppur fondamentali per valutare la sostenibilità e l’attendibilità della proposta, non sono automaticamente trasmessi ai creditori.
L'obiettivo del legislatore, in questa impostazione, è quello di semplificare e snellire le comunicazioni, lasciando però aperta la possibilità, per chi ha interesse, di accedere agli atti nella loro interezza.
I creditori possono comunque consultare il fascicolo
Pur non ricevendo direttamente tutta la documentazione, i creditori possono richiedere l’accesso al fascicolo informatico della procedura, che è obbligatoriamente depositato presso il tribunale competente. Nulla impedisce infatti che, sapendo dell’esistenza di una procedura di concordato minore in corso, i creditori esercitino il proprio diritto di informazione tramite visione diretta degli atti, come previsto dalle disposizioni sulla trasparenza e pubblicità delle procedure concorsuali.
Questa possibilità assume particolare rilievo prima del voto sulla proposta: poter accedere al piano, alla documentazione contabile e alla relazione dell’OCC consente al creditore di esprimere un consenso (o dissenso) consapevole e informato, rafforzando così la legittimità e la funzionalità della procedura.
La mancata produzione dei documenti rende la proposta inammissibile
È importante ricordare che, ai sensi dell’art. 77 CCII, la proposta è inammissibile se il debitore non ha depositato i documenti previsti dagli articoli 75 e 76 CCII. Parliamo, tra gli altri, del piano, della documentazione economico-finanziaria e della relazione particolareggiata dell’OCC. Tali atti, pur non trasmessi automaticamente ai creditori, sono indispensabili per l’ammissibilità della domanda e devono essere presenti nel fascicolo telematico.
 
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