La composizione negoziata della crisi d’impresa non può essere avviata quando il piano presentato ha carattere esclusivamente liquidatorio e non prevede la prosecuzione dell’attività aziendale. La normativa, infatti, richiede che il percorso sia finalizzato a un effettivo risanamento: l’articolo 12 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza stabilisce che deve essere “ragionevolmente perseguibile” il recupero dell’impresa, mentre l’articolo 17, comma 5, impone all’esperto di vigilare costantemente sull’esistenza di “concrete prospettive di risanamento”, segnalando tempestivamente la loro assenza.
Questa interpretazione rispecchia la volontà del legislatore, che privilegia soluzioni volte alla continuità aziendale. Quando il risanamento diventa impossibile, l’imprenditore di buona fede può comunque accedere al concordato semplificato, una procedura agevolata che non prevede commissario giudiziale, voto dei creditori, soglie minime di soddisfacimento né l’obbligo di apportare risorse esterne. Tali benefici, però, sono riservati solo a chi intraprende il percorso in buona fede e quando esistono reali possibilità di salvataggio. Se, invece, l’impresa è ormai cessata e non può proseguire nella propria attività, l’accesso alla composizione negoziata è escluso e restano applicabili soltanto strumenti liquidatori o altre procedure di regolazione della crisi.
