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La valutazione dell’utilità prospettica nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII

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Premi di risultato e indennità: nuove imposte sostitutive agevolate per i dipendenti privati

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Incrementi retributivi 2026: imposta sostitutiva al 5% per i lavoratori del settore privato

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IRPEF 2026

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Collocazione e Esdebitazione dei Crediti di Mantenimento nel Concordato Minore

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Ex imprenditore sovraindebitato può accedere al piano del consumatore

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Concordato semplificato CCII verifica dei presupposti

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Collegio Sindacale – importanza del verbale dell’attività svolta

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Portale Enea aggiornato

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Rottamazione quinques

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Invio dati STS

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Liquidazione giudiziale: la Cassazione chiarisce gli oneri formali

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Cessione d’azienda nella composizione negoziata: via libera dal Tribunale

Il Tribunale può autorizzare la cessione d’azienda anche in deroga agli effetti dell’art. 2560 c.c., purché siano garantite continuità aziendale, migliore soddisfazione dei creditori e rispetto della procedura competitiva. La misura si inserisce nell’ambito della composizione negoziata, strumento centrale per il risanamento delle imprese in crisi.
Poiché le misure protettive previste dall’art. 8 CCII hanno durata massima di 240 giorni, possono essere adottate soluzioni alternative, come il deposito del prezzo presso il notaio, per tutelare le parti oltre il termine.
Il Tribunale può inoltre autorizzare finanziamenti prededucibili destinati a spese inderogabili, come stipendi e premi assicurativi, essenziali per la prosecuzione dell’attività.
Infine, il trasferimento d’azienda, parte integrante del piano di risanamento, può essere approvato solo dopo verifica della congruità e del carattere migliorativo dell’offerta, nell’ottica di tutelare creditori e occupazione.
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