Art. 17 CCII: la documentazione per accedere alla composizione negoziata
Per avviare la composizione negoziata, l’imprenditore deve presentare domanda online sulla piattaforma nazionale di Unioncamere, allegando una serie di documenti previsti dall’art. 17 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Questi materiali servono alla Camera di Commercio e all’esperto nominato per valutare la reale situazione economica dell’azienda e capire se il risanamento è possibile.
Oltre ai dati identificativi e a una breve descrizione della crisi, occorrono:
Bilanci degli ultimi tre esercizi o, se mancanti, situazioni patrimoniali aggiornate;
Piano di risanamento con proiezioni finanziarie per i prossimi sei mesi e azioni previste;
Elenco dei creditori con importi e garanzie;
Dichiarazione che non vi siano procedure liquidatorie in corso;
Certificazioni sui debiti fiscali, contributivi e verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Estratto della Centrale Rischi della Banca d’Italia (non più vecchio di 3 mesi).
Una volta caricata la documentazione, la commissione della Camera di Commercio ne verifica la completezza e nomina l’esperto indipendente.
Se mancano documenti, la procedura viene sospesa fino all’integrazione.
In sintesi, una domanda ben preparata e completa è fondamentale per dare credibilità all’istanza e aumentare le possibilità di successo del percorso di composizione negoziata.