Art. 39 CCII: la documentazione indispensabile per accedere alle procedure di crisi
L’articolo 39 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza stabilisce quali documenti il debitore deve presentare quando chiede di accedere a una procedura per gestire la crisi o l’insolvenza.
Senza questa documentazione – o con documenti incompleti – il tribunale può dichiarare la domanda inammissibile o chiedere integrazioni, rallentando tutto.
L’obbligo riguarda tutte le procedure su iniziativa del debitore, come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la liquidazione giudiziale e le procedure di sovraindebitamento.
I documenti richiesti includono:
scritture contabili e fiscali obbligatorie;
dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni;
bilanci degli ultimi tre esercizi;
situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
certificazioni sui debiti fiscali e contributivi;
elenco dei creditori e dei beni gravati da diritti di terzi;
elenco degli atti straordinari degli ultimi cinque anni.
Questi dati servono a:
Tribunale: per verificare correttezza e trasparenza della domanda;
Creditori: per valutare la proposta;
Debitore: per velocizzare l’iter e aumentare le possibilità di ammissione.
Consiglio pratico: preparare i documenti in anticipo, organizzarli in modo ordinato e coerente e, se possibile, farsi assistere da un professionista o da un OCC.
In sintesi, l’art. 39 CCII è la “base documentale” di ogni procedura di regolazione della crisi: curarne la completezza è essenziale per partire con il piede giusto.