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Indice Istat Maggio 2026

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Concordato semplificato: il sistematico inadempimento tributario non basta, da solo, a determinare l'inammissibilità della domanda

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Patto di famiglia e holding: niente esenzione dall’imposta di donazione se il controllo non passa ai figli

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Trasformazione in STP: la rivalutazione delle quote associative conserva efficacia fiscale

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Aggiornamento catastale e nuovi impianti: quando l'incremento di redditività rende obbligatoria la variazione

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ASD e SSD calcistiche dilettantistiche: la natura non lucrativa non esclude la liquidazione giudiziale

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esdebitazione incapiente

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Sovrindebitamento – Ristrutturazione del consumatore

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Pubblicati gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025

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Rottamazione–quinquies estesa ai debiti di Regioni ed enti locali: domande dal 15 settembre 2026

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Cessione di mezzi di trasporto nuovi: per la Cassazione rileva l'effettiva destinazione del veicolo

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Reclamo avverso l'inammissibilità del piano del consumatore: competente la Corte d'appello

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Art. 39 CCII: la documentazione indispensabile per accedere alle procedure di crisi

L’articolo 39 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza stabilisce quali documenti il debitore deve presentare quando chiede di accedere a una procedura per gestire la crisi o l’insolvenza.
Senza questa documentazione – o con documenti incompleti – il tribunale può dichiarare la domanda inammissibile o chiedere integrazioni, rallentando tutto.
L’obbligo riguarda tutte le procedure su iniziativa del debitore, come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, la liquidazione giudiziale e le procedure di sovraindebitamento.
I documenti richiesti includono:
  • scritture contabili e fiscali obbligatorie;
  • dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni;
  • bilanci degli ultimi tre esercizi;
  • situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
  • certificazioni sui debiti fiscali e contributivi;
  • elenco dei creditori e dei beni gravati da diritti di terzi;
  • elenco degli atti straordinari degli ultimi cinque anni.
Questi dati servono a:
  • Tribunale: per verificare correttezza e trasparenza della domanda;
  • Creditori: per valutare la proposta;
  • Debitore: per velocizzare l’iter e aumentare le possibilità di ammissione.
Consiglio pratico: preparare i documenti in anticipo, organizzarli in modo ordinato e coerente e, se possibile, farsi assistere da un professionista o da un OCC.
In sintesi, l’art. 39 CCII è la “base documentale” di ogni procedura di regolazione della crisi: curarne la completezza è essenziale per partire con il piede giusto.
 
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