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Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente: istituti alternativi per il debitore persona fisica

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Il ruolo del Revisore nelle procedure inventariali: un supporto ad alto valore aggiunto

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Concordato minore ammissibile con sola finanza esterna

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Concordato minore e inadempimento fiscale: irrilevanza del difetto di “meritevolezza” ai fini dell’ammissibilità

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Contribuenti trimestrali

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Soppressione rateazione plusvalenze

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Bonus mamme 2026

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Esonero per lavoratrici con almeno 3 figli

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Esonero per nuove assunzioni

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NASPI novità

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Bando ISI INAIL 2025

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Liquidazione controllata: limite per il mantenimento

Nell’ambito della liquidazione controllata, la determinazione delle spese necessarie al sostentamento personale e familiare del debitore, in mancanza di una disposizione specifica, si basa in via generale sul criterio indicato dall’art. 283, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa. Tale criterio prevede che l’importo sia calcolato partendo dall’ammontare dell’assegno sociale, aumentato della metà, e moltiplicato per un parametro legato al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la scala di equivalenza ISEE. A questo può aggiungersi un’ulteriore maggiorazione per coprire le spese connesse alla produzione del reddito del debitore. La quantificazione effettiva delle somme spetta comunque al Giudice Delegato, che, avviata la procedura di liquidazione, provvede sulla base di una valutazione approfondita delle risorse economiche disponibili e degli oneri necessari al mantenimento.
 
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